di Alessandro Gogna
C’è da lungo tempo una norma che gli alpinisti non conoscono, ma ha grande rilievo sistematico (anche se all’approccio sistematico oggi si preferisce spesso e volentieri quello frammentario).
L’art. 122 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del T.U.l.p.s., Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’ultimo, ancora oggi vigente, del 1931) dice:
“Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta a evitare sinistri”.
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Chi abbia letto il post di Carlo Bonardi L’alpinismo non è delle Guide Alpine 2, § 12 e 13, ricorderà l’analisi dell’art. 43 del codice penale (nota: entrò in vigore nel 1931). Vi si evidenziava come la violazione di “regolamenti” (quello sopra è uno ... [per continuare a leggere, fai clic sul link qui in basso]